Art. 7. Vivaio regionale 1. E' istituito il vivaio forestale regionale (VFR) per la produzione di materiale di propagazione di origine certificata, la cui gestione e' affidata all'Azienda regionale delle foreste. 2. La giunta regionale, su proposta dell'azienda regionale delle foreste, determina annualmente i criteri e i prezzi per la cessione del materiale vegetale prodotto dal vivaio regionale.