Art. 7.
                          Vivaio regionale
 
  1.  E'  istituito  il  vivaio  forestale  regionale  (VFR)  per  la
produzione di materiale di propagazione di  origine  certificata,  la
cui gestione e' affidata all'Azienda regionale delle foreste.
  2.  La  giunta  regionale, su proposta dell'azienda regionale delle
foreste, determina annualmente i criteri e i prezzi per  la  cessione
del materiale vegetale prodotto dal vivaio regionale.