Art. 8. Norma finanziaria 1. Gli oneri derivanti dalla presente legge trovano copertura, in relazione a quanto previsto dagli articoli 6 e 7 quantificati in L. 1.000.000.000, con lo stanziamento previsto nello stato di previsione della spesa del bilancio triennale 1995-97, esercizio 1996, al capitolo n. 13052 "Spese per la produzione di materiale forestale" ove e' previsto uno stanziamento di L. 1.000.000.000 secondo le seguenti modalita': per la produzione di materiale forestale (articolo 7), oneri quantificati per l'esercizio 1996 in L. 800.000.000, si fa fronte mediante utilizzo dei fondi gia' iscritti al capitolo n. 13052 denominato "Spese per la produzione di materiale forestale", la cui dicitura dovra' essere modificata aggiungendo "specie vegetali legnose indigene della Regione Veneto"; per la costituzione di arboreti da seme (articolo 6) viene inoltre istituito il eapitolo n. 13068 "Spese di investimento per la costruzione di arboreti", con una disponibilita' per la competenza e cassa nel bilancio 1996 di L. 200.000.000, stornando tale somma dal capitolo n. 13052 del bilancio di previsione 1996. 2. Gli oneri derivanti dall'acquisto delle aree boscate di cui all'articolo 5 saranno determinati dalla giunta regionale, su proposta dell'azienda regionale foreste, che stabilira' anche i mezzi finanziari per far fronte alle acquisizioni a partire dalla proposta di bilancio di previsione per l'esercizio 1996, secondo un piano che individui le priorita' ed i tempi di acquisizione. 3. Per i successivi esercizi finanziari le spese di cui agli articoli 5, 6 e 7 della presente legge concorreranno all'assegnazione di fondi comunitari di cui al regolamento n. 2082/1992. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta. Venezia, 18 aprile 1995 BOTTIN