Art. 2.
                    Requisiti delle associazioni
 
  1. La Regione per svolgere  le  attivita'  di  cui  all'articolo  1
considera le associazioni, i movimenti, i gruppi, i coordinamenti, le
federazioni  di  associazioni o di gruppi liberamente costituite, che
nell'atto costitutivo e nello Statuto, oltre a  quanto  disposto  dal
Codice Civile, abbiano i seguenti requisiti:
   a) l'assenza di fini di lucro;
   b) la elettivita' delle cariche associative;
   c)  i criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti, i loro
doveri e diritti;
   d)  l'obbligo  di  formazione  del  bilancio,  dal  quale   devono
risultare  i  beni,  i  contributi  o  i  lasciti  ricevuti  e le sue
modalita' di approvazione;
   e) le modalita' di estinzione e devoluzione del patrimonio residuo
per fini di utilita' sociale e culturale.