Art. 2. Requisiti delle associazioni 1. La Regione per svolgere le attivita' di cui all'articolo 1 considera le associazioni, i movimenti, i gruppi, i coordinamenti, le federazioni di associazioni o di gruppi liberamente costituite, che nell'atto costitutivo e nello Statuto, oltre a quanto disposto dal Codice Civile, abbiano i seguenti requisiti: a) l'assenza di fini di lucro; b) la elettivita' delle cariche associative; c) i criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti, i loro doveri e diritti; d) l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e le sue modalita' di approvazione; e) le modalita' di estinzione e devoluzione del patrimonio residuo per fini di utilita' sociale e culturale.