Art. 3. Albo delle associazioni 1. Sulla base delle competenze trasferite alle Regioni, ai sensi dell'articolo 49 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, in materia di promozione educativa e culturale e tenuto conto delle nuove attribuzioni alle Province, ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e' istituito presso ogni Amministrazione provinciale l'albo delle associazioni aventi le finalita' di cui all'articolo 1 e i requisiti di cui all'articolo 2. 2. Possono richiedere l'iscrizione all'albo le associazioni che operano con continuita' da almeno un triennio e che hanno la loro sede legale nel territorio della Provincia. 3. Possono altresi' richiedere l'iscrizione all'albo le associazioni a carattere nazionale o regionale, che svolgono, tramite una loro sezione, attivita' nell'ambito della Provincia. 4. Le domande di iscrizione sono presentate all'Amministrazione provinciale dal legale rappresentante dell'associazione unitamente a copia dell'atto costitutivo e dello Statuto, dell'elenco dei soggetti che ricoprono cariche sociali, dell'indicazione della consistenza associativa, delle eventuali adesioni di o ad altre organizzazioni. 5. Alla documentazione concernente i dati ed i requisiti richiesti e' unita una relazione sulle attivita' svolte nell'ultimo triennio e la dichiarazione di eventuali contributi ricevuti da Enti pubblici. 6. L'Amministrazione provinciale, accertati i requisiti, delibera l'iscrizione all'albo delle associazioni, dandone comunicazione alla Regione ed al Comune territorialmente competente. 7. Ogni variazione dell'atto costitutivo e dello statuto e' comunicata entro tre mesi all'Amministrazione competente. 8. La perdita di uno dei requisiti per l'iscrizione comporta la cancellazione dall'albo. 9. Entro il 30 gennaio di ciascun anno ogni Provincia comunica alla Giunta Regionale l'elenco delle associazioni iscritte all'albo. 10. La Giunta provvede alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale ditali elenchi.