Art. 3.
                       Albo delle associazioni
 
  1. Sulla base delle competenze trasferite alle  Regioni,  ai  sensi
dell'articolo  49  del  D.P.R.  24 luglio 1977, n. 616, in materia di
promozione  educativa  e  culturale  e  tenuto  conto   delle   nuove
attribuzioni  alle  Province, ai sensi dell'articolo 14 della legge 8
giugno  1990,  n.  142,  e'  istituito  presso  ogni  Amministrazione
provinciale  l'albo  delle  associazioni  aventi  le finalita' di cui
all'articolo 1 e i requisiti di cui all'articolo 2.
  2. Possono richiedere l'iscrizione  all'albo  le  associazioni  che
operano  con  continuita'  da  almeno un triennio e che hanno la loro
sede legale nel territorio della Provincia.
  3.   Possono   altresi'   richiedere   l'iscrizione   all'albo   le
associazioni a carattere nazionale o regionale, che svolgono, tramite
una loro sezione, attivita' nell'ambito della Provincia.
  4.  Le  domande  di  iscrizione sono presentate all'Amministrazione
provinciale dal legale rappresentante dell'associazione unitamente  a
copia dell'atto costitutivo e dello Statuto, dell'elenco dei soggetti
che  ricoprono  cariche  sociali,  dell'indicazione della consistenza
associativa, delle eventuali adesioni di o ad altre organizzazioni.
  5. Alla documentazione concernente i dati ed i requisiti  richiesti
e'  unita una relazione sulle attivita' svolte nell'ultimo triennio e
la dichiarazione di eventuali contributi ricevuti da Enti pubblici.
  6. L'Amministrazione provinciale, accertati i  requisiti,  delibera
l'iscrizione  all'albo delle associazioni, dandone comunicazione alla
Regione ed al Comune territorialmente competente.
  7.  Ogni  variazione  dell'atto  costitutivo  e  dello  statuto  e'
comunicata entro tre mesi all'Amministrazione competente.
  8. La perdita di uno dei requisiti  per  l'iscrizione  comporta  la
cancellazione dall'albo.
  9. Entro il 30 gennaio di ciascun anno ogni Provincia comunica alla
Giunta Regionale l'elenco delle associazioni iscritte all'albo.
  10.  La Giunta provvede alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
ditali elenchi.