Art. 4.
                    Iniziativa degli Enti locali
 
  1.  In  relazione  alle  finalita'  di  cui  all'articolo  1,   con
particolare  riferimento  alle  materie  proprie e delegate, gli Enti
locali favoriscono le attivita' delle associazioni.
  2. Gli Enti locali possono stipulare apposite convenzioni con una o
piu' associazioni iscritte agli albi provinciali.