Art. 4. Iniziativa degli Enti locali 1. In relazione alle finalita' di cui all'articolo 1, con particolare riferimento alle materie proprie e delegate, gli Enti locali favoriscono le attivita' delle associazioni. 2. Gli Enti locali possono stipulare apposite convenzioni con una o piu' associazioni iscritte agli albi provinciali.