Art. 5. Progetti di rilievo regionale 1. Le condizioni ed i requisiti per l'ammissione ai finanziamenti regionali di specifici piani e progetti di attivita' presentati da associazioni iscritte agli albi provinciali, sono disciplinati dalle leggi regionali di settore. 2. Per progetti di rilevante interesse regionale, la Giunta Regionale puo' stipulare apposite convenzioni con associazioni iscritte agli albi provinciali. 3. La Regione promuove iniziative di studio e di ricerca sui temi della realta' associativa, favorendo la piu' larga diffusione delle conoscenze e dei dati informativi. 4. Annualmente la Giunta Regionale provvede ad informare il Consiglio Regionale, attraverso una comunicazione alla Commissione consiliare competente, sullo stato di attuazione della legge e sulle convenzioni stipulate.