Art. 5.
                    Progetti di rilievo regionale
 
  1. Le condizioni ed i requisiti per l'ammissione  ai  finanziamenti
regionali  di  specifici  piani e progetti di attivita' presentati da
associazioni iscritte agli albi provinciali, sono disciplinati  dalle
leggi regionali di settore.
  2.  Per  progetti  di  rilevante  interesse  regionale,  la  Giunta
Regionale  puo'  stipulare  apposite  convenzioni  con   associazioni
iscritte agli albi provinciali.
  3.  La  Regione promuove iniziative di studio e di ricerca sui temi
della realta' associativa, favorendo la piu' larga  diffusione  delle
conoscenze e dei dati informativi.
  4.  Annualmente  la  Giunta  Regionale  provvede  ad  informare  il
Consiglio Regionale, attraverso una  comunicazione  alla  Commissione
consiliare  competente, sullo stato di attuazione della legge e sulle
convenzioni stipulate.