Art. 7.
                      Disposizioni finanziarie
 
  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della legge  si  fa  fronte
con  i  fondi  stanziati  sui  capitoli  delle  corrispondenti  leggi
regionali di settore.
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
Ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
   Data a Torino, addi' 3 aprile 1995
                               BRIZIO