Art. 7. Disposizioni finanziarie 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della legge si fa fronte con i fondi stanziati sui capitoli delle corrispondenti leggi regionali di settore. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Data a Torino, addi' 3 aprile 1995 BRIZIO