Art. 3. Capitale sociale 1. Il capitale sociale della SRT e' fissato, in sede di costituzione, nell'importo corrispondente alla sommatoria del valore reale delle partecipazioni azionarie del disciolto ERPT e del valore capitale delle immobilizzazioni di proprieta' del medesimo ERPT, al netto degli ammortamenti alla data dell'atto costitutivo e con esclusione degli immobili ed e' interamente sottoscritto dalla Regione mediante conferimento delle predette immobilizzazioni e quote partecipative.