Art. 3.
                          Capitale sociale
 
  1.   Il   capitale  sociale  della  SRT  e'  fissato,  in  sede  di
costituzione, nell'importo corrispondente alla sommatoria del  valore
reale  delle partecipazioni azionarie del disciolto ERPT e del valore
capitale delle immobilizzazioni di proprieta' del medesimo  ERPT,  al
netto  degli  ammortamenti  alla  data  dell'atto  costitutivo  e con
esclusione  degli  immobili  ed  e'  interamente  sottoscritto  dalla
Regione mediante conferimento delle predette immobilizzazioni e quote
partecipative.