Art. 4.
                      Aumento capitale sociale
 
  1.  La  SRT,  appena  costituita, procede a un aumento del capitale
sociale in misura superiore al capitale  conferito  all  'atto  della
costituzione.
  2.  La  Regione  si  astiene dalla partecipazione a tale aumento di
capitale, in modo da assumere una presenza minoritaria.