Art. 5.
                           Organi sociali
 
  1.  La  composizione  degli  organi  sociali  e'  determinata dallo
Statuto dalla SRT. La rappresentanza della Regione e'  designata  dal
Consiglio  regionale  con voto limitato a una indicazione per ciascun
Consigliere.
  2. La rappresentanza della Regione negli organi statutari della SRT
relaziona annualmente alla stessa Regione sulle realizzazioni  e  sui
programmi   della   societa',   nonche'  sull'andamento  di  gestione
economico-finanziaria.
  3.  La  Regione  e'  rappresentata  nell'assemblea  della  SRT  dal
Presidente  della  Giunta  regionale  o da un Assessore regionale suo
delegato,  che  partecipa  all'Assemblea  dopo  aver  acquisito   gli
orientamenti della Giunta stessa.