Art. 5. Organi sociali 1. La composizione degli organi sociali e' determinata dallo Statuto dalla SRT. La rappresentanza della Regione e' designata dal Consiglio regionale con voto limitato a una indicazione per ciascun Consigliere. 2. La rappresentanza della Regione negli organi statutari della SRT relaziona annualmente alla stessa Regione sulle realizzazioni e sui programmi della societa', nonche' sull'andamento di gestione economico-finanziaria. 3. La Regione e' rappresentata nell'assemblea della SRT dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore regionale suo delegato, che partecipa all'Assemblea dopo aver acquisito gli orientamenti della Giunta stessa.