Art. 6.
                          Norme transitorie
 
  1.  Alla  sistemazione  delle pendenze residuate dopo la cessazione
dell 'incarico del Commissario liquidatore del disciolto ERPT di  cui
all'art.  2  della  legge  regionale  9 marzo 1992, n. 8 e successive
modificazioni, nonche' all 'amministrazione del patrimonio  di  detto
Ente  e  agli  adempimenti  connessi alla costituzione della SRT, ivi
compresi quelli di primo  impianto,  si  provvede  mediante  gestione
stralcio   da   affidare,  con  atto  della  Giunta  regionale,  alla
responsabilita' di un dirigente o funzionario direttivo del disciolto
ERPT o di  un  dirigente  dell'Assessorato  ai  Trasporti,  il  quale
operera'  nell'ambito  di  direttive  stabilite dalla stessa Giunta e
sara' delegato alla esecuzione dei  pagamenti  delle  spese  connesse
all'applicazione  del  presente  comma  e  del successivo comma 2, ai
sensi delle disposizioni di cui al Titolo XI della legge regionale 30
maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni.
  2. Al responsabile della gestione stralcio  di  cui  al  precedente
comma  1  e alle unita' di personale che collaboreranno con lo stesso
compete il trattamento economico secondo le misure e alle  condizioni
di  cui  al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 26 giugno 1981,
n. 35.