Art. 6. Norme transitorie 1. Alla sistemazione delle pendenze residuate dopo la cessazione dell 'incarico del Commissario liquidatore del disciolto ERPT di cui all'art. 2 della legge regionale 9 marzo 1992, n. 8 e successive modificazioni, nonche' all 'amministrazione del patrimonio di detto Ente e agli adempimenti connessi alla costituzione della SRT, ivi compresi quelli di primo impianto, si provvede mediante gestione stralcio da affidare, con atto della Giunta regionale, alla responsabilita' di un dirigente o funzionario direttivo del disciolto ERPT o di un dirigente dell'Assessorato ai Trasporti, il quale operera' nell'ambito di direttive stabilite dalla stessa Giunta e sara' delegato alla esecuzione dei pagamenti delle spese connesse all'applicazione del presente comma e del successivo comma 2, ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo XI della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni. 2. Al responsabile della gestione stralcio di cui al precedente comma 1 e alle unita' di personale che collaboreranno con lo stesso compete il trattamento economico secondo le misure e alle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 26 giugno 1981, n. 35.