Art. 7. Norma finanziaria 1. Per il finanziamento della spesa di cui al precedente art. 6 si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nei capitoli n. 0004950 e n. 0553022 del bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 1995". La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osscrvare come legge della Regione Puglia. Data a Bari, addi' 3 aprile 1995 MARTELLOTTA