Art. 7.
                          Norma finanziaria
 
  1. Per il finanziamento della spesa di cui al precedente art. 6  si
provvede mediante gli stanziamenti iscritti nei capitoli n. 0004950 e
n.  0553022  del  bilancio  di  previsione  della  Regione Puglia per
l'esercizio finanziario 1995".
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  Ufficiale  della
Regione.
   E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osscrvare
come legge della Regione Puglia.
   Data a Bari, addi' 3 aprile 1995
                             MARTELLOTTA