Art. 10.
                          Norma transitoria
 
  1. I vigenti regolamenti comunali per l'esercizio degli autoservizi
pubblici non di linea restano validi fino alla data di  adozione  dei
nuovi  regolamenti  comunali predisposti in conformita' alla presente
legge.
La presente legge sara' pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.
   E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Puglia.
   Data a Bari, addi' 3 aprile 1995
                             MARTELLOTTA