Art. 3. Competenze comunali 1. Sono delegate ai Comuni le seguenti funzioni amministrative relative ai servizi pubblici non di linea: a) approvazione dei regolamenti comunali per l'esercizio; b) determinazione del numero e del tipo di veicoli e natanti da adibire al singolo servizio; c) approvazione delle tariffe per il servizio di taxi; d) rilascio delle licenze per l'esercizio del servizio di taxi e delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente; e) vigilanza sulla regolarita' dell'esercizio ed applicazione delle sanzioni previste dal regolamento. 2. I Comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono adottare nuovo regolamento per il servizio di taxi e per il servizio di noleggio con conducente, in conformita' alle norme della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e della presente legge. 3. I Comuni sono tenuti a trasmettere annualmente all'Assessorato regionale ai trasporti una relazione sulle modifiche verificatesi nell'anno nella consistenza e nella tipologia dei veicoli e dei natanti adibiti a esercizio di taxi e di noleggio con conducente.