Art. 8. Esame di idoneita' all'esercizio del servizio di taxi e di noleggio conducente 1. I cittadini in possesso della licenza della scuola dell'obbligo e del certificato di abilitazione professionale previsto dal comma 8 dell'art. 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), interessati a sostenere l'esame di idoneita' all'esercizio del servizio taxi e di noleggio con conducente, devono presentare domanda alla commissione provinciale di cui al precedente art. 7. 2. La domanda, redatta in carta legale con firma autenticata in calce, deve indicare: generalita' del candidato; luogo e data di nascita; codice fiscale; cittadinanza; titoli di studio posseduti; residenza nonche' domicilio presso il quale deve essere indirizzata ogni comunicazione; patente di guida e certificato di abilitazione professionale. 3. Alla domanda, a pena di esclusione, oltre alla copia autenticata del titolo di studio posseduto e del certificato di abilitazione professionale di cui al comma 1, deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' attestante: l'assenza di carichi pendenti; l'assenza di condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici; l'assenza di procedimenti fallimentari; l'assenza di provvedimenti di revoca o decadenza di precedenti licenze o autorizzazioni; la non appartenenza ad associazioni di tipo mafioso ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni. 4. Le sedute di esame si svolgono con cadenza almeno semestrale e il segretario della Commissione, con un anticipo minimo di 30 giorni, comunica agli interessati, con lettera raccomandata a.r., la data e il luogo della seduta. 5. Il Presidente della Commissione rilascia gli attestati relativi al superamento dell'esame di idoneita' al servizio.