Art. 2. Regolamento del servizio 1. I comuni, nonche' i consorzi di comuni e le comunita' montane adottano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento per la gestione del servizio, il quale deve comunque prevedere: a) le modalita' di funzionamento del servizio; b) l'orario del servizio; c) le condizioni per le dimissioni del bimbo dal servizio; d) le modalita' di partecipazione delle famiglie alle spese del servizio. 2. Le rette di frequenza non debbono superare il costo del servizio, dedotto il contributo di gestione erogato dalla Regione, e devono essere differenziate in relazione alle condizioni socio-economiche delle famiglie.