Art. 2.
                      Regolamento del servizio
 
  1. I comuni, nonche' i consorzi di comuni e  le  comunita'  montane
adottano,  entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, un regolamento per la gestione del servizio, il quale
deve comunque prevedere:
   a) le modalita' di funzionamento del servizio;
   b) l'orario del servizio;
   c) le condizioni per le dimissioni del bimbo dal servizio;
   d) le modalita' di partecipazione delle famiglie  alle  spese  del
servizio.
  2.  Le  rette  di  frequenza  non  debbono  superare  il  costo del
servizio, dedotto il contributo di gestione erogato dalla Regione,  e
devono    essere   differenziate   in   relazione   alle   condizioni
socio-economiche delle famiglie.