Art. 3.
                   Assistenti familiari: requisiti
 
  1.  Possono  essere  assistenti familiari le donne di eta' compresa
tra i ventuno e i sessanta anni in possesso dei seguenti requisiti:
   a) avere il domicilio nel territorio di un comune della Regione;
   b) aver assolto l'obbligo scolastico;
   c) aver frequentato un  apposito  corso  regionale  di  formazione
professionale di durata non inferiore a tre mesi.
  2. Il responsabile dei servizi sociali del comune, attraverso uno o
piu'  colloqui,  accerta l'idoneita' psichica e morale dell'aspirante
assistente allo svolgimento del servizio.
  3. Le assistenti familiari, singole o associate, svolgono  il  loro
servizio  in  regime  di  convenzione  con  il  comune  in  cui  sono
domiciliate.
  4. Il comune forma  un  elenco  delle  assistenti  disponibili  nel
territorio comunale con l'indicazione del loro domicilio.