Art. 3. Assistenti familiari: requisiti 1. Possono essere assistenti familiari le donne di eta' compresa tra i ventuno e i sessanta anni in possesso dei seguenti requisiti: a) avere il domicilio nel territorio di un comune della Regione; b) aver assolto l'obbligo scolastico; c) aver frequentato un apposito corso regionale di formazione professionale di durata non inferiore a tre mesi. 2. Il responsabile dei servizi sociali del comune, attraverso uno o piu' colloqui, accerta l'idoneita' psichica e morale dell'aspirante assistente allo svolgimento del servizio. 3. Le assistenti familiari, singole o associate, svolgono il loro servizio in regime di convenzione con il comune in cui sono domiciliate. 4. Il comune forma un elenco delle assistenti disponibili nel territorio comunale con l'indicazione del loro domicilio.