Art. 5.
                Organizzazione generale del servizio
 
  1.  L'Assessorato  ai  servizi  sociali  del  comune  rilascia   un
attestato   di   abilitazione   all'esercizio  della  professione  di
assistente familiare all'interessata  che  abbia  superato  un  corso
regionale di formazione ed un colloquio psico-attitudinale.
  2.  L'Assessorato  di  cui  al  comma  1  esercita  una funzione di
vigilanza e controllo circa il regolare svolgimento del  servizio  da
parte  dell'assistente  e sulla scrupolosa osservanza del regolamento
di servizio.
  3. Ai fini di cui al comma 2, personale  qualificato  del  servizio
sociale,  effettua regolarmente visite nel domicilio delle assistenti
e apporta l'aiuto  necessario  al  compimento  dei  loro  doveri  con
particolare  riferimento  alla  cura  ed educazione dei bimbi ed alla
sorveglianza sul loro sviluppo psico-fisico ed affettivo.
  4. Ogni bimbo deve  avere  un  libretto  sanitario  aggiornato  con
l'indicazione del medico curante.
  5.  Il comune fornisce assistenza assicurativa alle assistenti e ai
bimbi.