Art. 5. Organizzazione generale del servizio 1. L'Assessorato ai servizi sociali del comune rilascia un attestato di abilitazione all'esercizio della professione di assistente familiare all'interessata che abbia superato un corso regionale di formazione ed un colloquio psico-attitudinale. 2. L'Assessorato di cui al comma 1 esercita una funzione di vigilanza e controllo circa il regolare svolgimento del servizio da parte dell'assistente e sulla scrupolosa osservanza del regolamento di servizio. 3. Ai fini di cui al comma 2, personale qualificato del servizio sociale, effettua regolarmente visite nel domicilio delle assistenti e apporta l'aiuto necessario al compimento dei loro doveri con particolare riferimento alla cura ed educazione dei bimbi ed alla sorveglianza sul loro sviluppo psico-fisico ed affettivo. 4. Ogni bimbo deve avere un libretto sanitario aggiornato con l'indicazione del medico curante. 5. Il comune fornisce assistenza assicurativa alle assistenti e ai bimbi.