Art. 6.
                          Oneri finanziari
 
  1.  Agli  oneri  finanziari  per l'attuazione della presente legge,
calcolati in lire 50 milioni, si fa fronte mediante riduzione di pari
importo del capitolo 16310 del bilancio di previsione 1995.
  2.  Per  gli  anni  successivi  la  copertura   finanziaria   sara'
assicurata con i relativi provvedimenti legislativi finanziari.
  3.  Nel  bilancio  di  previsione  1995 viene istituito il capitolo
42181  denominato:  "Contributi  ai  comuni,  consorzi   di   comuni,
comunita'  montane  per  la  gestione  del  servizio  di ''Assistente
familiare'', con lo stanziamento di 50 milioni".
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  sul   Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
   Data a Roma, addi' 8 giugno 1995
                                OSIO
  Il visto del commissario del Governo e' stato apposto il 29  maggio
1995.