Art. 6. Oneri finanziari 1. Agli oneri finanziari per l'attuazione della presente legge, calcolati in lire 50 milioni, si fa fronte mediante riduzione di pari importo del capitolo 16310 del bilancio di previsione 1995. 2. Per gli anni successivi la copertura finanziaria sara' assicurata con i relativi provvedimenti legislativi finanziari. 3. Nel bilancio di previsione 1995 viene istituito il capitolo 42181 denominato: "Contributi ai comuni, consorzi di comuni, comunita' montane per la gestione del servizio di ''Assistente familiare'', con lo stanziamento di 50 milioni". La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 8 giugno 1995 OSIO Il visto del commissario del Governo e' stato apposto il 29 maggio 1995.