Art. 11. Sanzioni 1. Chiunque violi le norme della presente legge e' soggetto ad una sanzione amministrativa, erogata dal sindaco, consistente nel pagamento di una somma da lire 2.500.000 a lire 7.500.000; nel caso di recidiva l'importo delle sanzioni e' raddoppiato per la prima volta e triplicato per le successive. A partire dalla seconda recidiva si applica la sanzione massima.