Art. 11.
                              Sanzioni
 
  1. Chiunque violi le norme della presente legge e' soggetto ad  una
sanzione   amministrativa,   erogata  dal  sindaco,  consistente  nel
pagamento di una somma da lire 2.500.000 a lire 7.500.000;  nel  caso
di  recidiva  l'importo  delle  sanzioni  e' raddoppiato per la prima
volta e  triplicato  per  le  successive.  A  partire  dalla  seconda
recidiva si applica la sanzione massima.