Art. 13.
 
  1.  La  presente  legge  sara'  pubblicata nella Gazzetta ufficiale
della Regione siciliana ed entrera' in vigore trenta giorni  dopo  la
sua pubblicazione.
  2.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
   Palermo, 25 marzo 1996.
                              GRAZIANO
               Assessore regionale per la cooperazione
               il commercio, l'artigianato e la pesca
                               Abbate