Art. 13. 1. La presente legge sara' pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrera' in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Palermo, 25 marzo 1996. GRAZIANO Assessore regionale per la cooperazione il commercio, l'artigianato e la pesca Abbate