Art. 2.
                       Vendite di liquidazione
 
  1. Sono considerate vendite di liquidazione quelle forme di vendita
al  pubblico  con  le  quali  chiunque,   munito   della   prescritta
autorizzazione  o abilitazione per la vendita al dettaglio, cerchi di
esitare in breve tempo tutte le proprie merci, o gran parte di  esse,
presentando  al  pubblico  la  vendita come occasione particolarmente
favorevole quando ricorra una delle seguenti condizioni:
   a) cessazione dell'attivita' commerciale;
   b) cessione della  vendita  di  determinate  merci  a  seguito  di
rinuncia di una o piu' tabelle merceologiche;
   c) cessione a titolo definitivo e/o in affitto dell'azienda;
   d)  chiusura  di una succursale e/o cessione a titolo definitivo o
in affitto di una succursale;
   e) trasferimento dell'azienda in altri locali;
   f) ristrutturazione dell'azienda. Per ristrutturazione si  intende
la  trasformazione,  il  ridimensionamento  dell'azienda o il rinnovo
dell'arredamento interno e/o delle strutture di vendita, purche' alla
vendita di liquidazione per ristrutturazione segua la chiusura  della
azienda per un periodo non inferiore a dieci giorni.
  2.  Nel caso indicato alla lettera a) del comma 1, il sindaco, dopo
la conclusione  della  vendita  di  liquidazione,  entro  il  termine
perentorio di quindici giorni revoca l'autorizzazione.
  3. Nel caso indicato alla lettera b) del comma 1, il sindaco, entro
il  termine  perentorio  di  quindici giorni, revoca l'autorizzazione
limitatamente alle tabelle per le  quali  sono  state  effettuate  le
vendite di liquidazione