Art. 2. Vendite di liquidazione 1. Sono considerate vendite di liquidazione quelle forme di vendita al pubblico con le quali chiunque, munito della prescritta autorizzazione o abilitazione per la vendita al dettaglio, cerchi di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, o gran parte di esse, presentando al pubblico la vendita come occasione particolarmente favorevole quando ricorra una delle seguenti condizioni: a) cessazione dell'attivita' commerciale; b) cessione della vendita di determinate merci a seguito di rinuncia di una o piu' tabelle merceologiche; c) cessione a titolo definitivo e/o in affitto dell'azienda; d) chiusura di una succursale e/o cessione a titolo definitivo o in affitto di una succursale; e) trasferimento dell'azienda in altri locali; f) ristrutturazione dell'azienda. Per ristrutturazione si intende la trasformazione, il ridimensionamento dell'azienda o il rinnovo dell'arredamento interno e/o delle strutture di vendita, purche' alla vendita di liquidazione per ristrutturazione segua la chiusura della azienda per un periodo non inferiore a dieci giorni. 2. Nel caso indicato alla lettera a) del comma 1, il sindaco, dopo la conclusione della vendita di liquidazione, entro il termine perentorio di quindici giorni revoca l'autorizzazione. 3. Nel caso indicato alla lettera b) del comma 1, il sindaco, entro il termine perentorio di quindici giorni, revoca l'autorizzazione limitatamente alle tabelle per le quali sono state effettuate le vendite di liquidazione