Art. 3. Tempi 1. Le vendite di liquidazione di cui alle lettere a), b), c), d), e) del comma 1 dell'articolo 2 possono essere effettuate durante tutto l'arco dell'anno. 2. Le vendite di liquidazione di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 sono vietate nei mesi di dicembre, gennaio, giugno e luglio. 3. Le vendite di liquidazione di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2 non possono avere una durata superiore a tredici settimane. 4. Le vendite di liquidazione di cui alle lettere c), d), e) e f) del comma 1 dell'articolo 2 non possono avere una durata superiore a sei settimane.