Art. 3.
                                Tempi
 
  1.  Le  vendite di liquidazione di cui alle lettere a), b), c), d),
e) del comma 1 dell'articolo  2  possono  essere  effettuate  durante
tutto l'arco dell'anno.
  2.  Le  vendite  di liquidazione di cui alla lettera f) del comma 1
dell'articolo 2 sono vietate nei mesi di dicembre, gennaio, giugno  e
luglio.
  3. Le vendite di liquidazione di cui alle lettere a) e b) del comma
1  dell'articolo  2  non possono avere una durata superiore a tredici
settimane.
  4. Le vendite di liquidazione di cui alle lettere c), d), e)  e  f)
del  comma 1 dell'articolo 2 non possono avere una durata superiore a
sei settimane.