Art. 4. Procedure 1. Chi intenda effettuare vendite di liquidazione e' tenuto a darne comunicazione con lettera raccomandata al comune almeno dieci giorni prima della data di inizio delle vendite. 2. Nella comunicazione e' indicata: a) l'ubicazione dei locali in cui viene effettuata la vendita; b) la data di inizio della vendita di liquidazione e la sua durata; c) le merci esposte in vendita distinte per voci merceologiche con indicazione della qualita' e del prezzo praticato prima della vendita straordinaria e dei prezzi che si intendono praticare nella vendita. 3. La comunicazione e' corredata dei seguenti documenti: a) per la cessazione dell'attivita' commerciale: copia dell'atto di rinuncia all'autorizzazione amministrativa per la vendita al dettaglio; b) per la rinuncia ad una o piu' tabelle merceologiche: copia dell'atto di rinuncia presentato al comune; c) per la cessione a titolo definitivo e/o affitto dell'azienda: copia dell'atto pubblico o della scrittura privata registrata; d) per la chiusura di una succursale: copia dell'atto di rinuncia all'autorizzazione amministrativa; per la cessione a titolo definitivo o in affitto della succursale: copia del relativo atto pubblico o scrittura privata registrata; e) per il trasferimento dell'azienda in altri locali: copia dell'autorizzazione a trasferirsi. In caso di trasferimento non soggetto ad autorizzazione: copia della comunicazione, che deve essere trasmessa al comune in via preventiva; f) per la ristrutturazione dell'azienda: copia della eventuale concessione o licenza edilizia e dichiarazione dettagliata dei lavori da effettuarsi, cui dovra' fare seguito - entro e non oltre 90 giorni dal termine dei lavori di ristrutturazione - l'inoltro di copia delle fatture relative. 4. Nei casi previsti alle lettere a), b), d) del comma 3, le autorizzazioni o abilitazioni di cui alla legge il giugno 1971, n. 426 mantengono la loro validita' per la durata delle vendite straordinarie.