Art. 4.
                              Procedure
 
  1. Chi intenda effettuare vendite di liquidazione e' tenuto a darne
comunicazione con lettera raccomandata al comune almeno dieci  giorni
prima della data di inizio delle vendite.
  2. Nella comunicazione e' indicata:
   a) l'ubicazione dei locali in cui viene effettuata la vendita;
   b)  la  data  di  inizio  della  vendita  di liquidazione e la sua
durata;
   c) le merci esposte in vendita distinte per voci merceologiche con
indicazione della qualita' e del prezzo praticato prima della vendita
straordinaria e dei prezzi che si intendono praticare nella vendita.
  3. La comunicazione e' corredata dei seguenti documenti:
   a) per la cessazione dell'attivita' commerciale:  copia  dell'atto
di  rinuncia  all'autorizzazione  amministrativa  per  la  vendita al
dettaglio;
   b) per la rinuncia ad una  o  piu'  tabelle  merceologiche:  copia
dell'atto di rinuncia presentato al comune;
   c)  per  la cessione a titolo definitivo e/o affitto dell'azienda:
copia dell'atto pubblico o della scrittura privata registrata;
   d) per la chiusura di una succursale: copia dell'atto di  rinuncia
all'autorizzazione   amministrativa;   per   la   cessione  a  titolo
definitivo o in affitto della succursale:  copia  del  relativo  atto
pubblico o scrittura privata registrata;
   e)  per  il  trasferimento  dell'azienda  in  altri  locali: copia
dell'autorizzazione a  trasferirsi.  In  caso  di  trasferimento  non
soggetto  ad  autorizzazione:    copia  della comunicazione, che deve
essere trasmessa al comune in via preventiva;
   f) per la ristrutturazione  dell'azienda:  copia  della  eventuale
concessione o licenza edilizia e dichiarazione dettagliata dei lavori
da effettuarsi, cui dovra' fare seguito - entro e non oltre 90 giorni
dal termine dei lavori di ristrutturazione - l'inoltro di copia delle
fatture relative.
  4.  Nei  casi  previsti  alle  lettere  a),  b), d) del comma 3, le
autorizzazioni o abilitazioni di cui alla legge il  giugno  1971,  n.
426  mantengono  la  loro  validita'  per  la  durata  delle  vendite
straordinarie.