Art. 6.
                               Divieti
 
  1. A decorrere dall'inizio delle vendite di liquidazione e'  vitato
introdurre  nei  locali e pertinenze del punto di vendita interessato
ulteriori merci del genere di quelle per le quali viene effettuata la
vendita di liquidazione. Il divieto di rifornimento riguarda  sia  le
merci acquistate sia quelle concesse in conto deposito.
  2.  E' vietato effettuare le vendite di liquidazione con il sistema
del pubblico incanto.