Art. 6. Divieti 1. A decorrere dall'inizio delle vendite di liquidazione e' vitato introdurre nei locali e pertinenze del punto di vendita interessato ulteriori merci del genere di quelle per le quali viene effettuata la vendita di liquidazione. Il divieto di rifornimento riguarda sia le merci acquistate sia quelle concesse in conto deposito. 2. E' vietato effettuare le vendite di liquidazione con il sistema del pubblico incanto.