Art. 8.
                  Vendite di fine stagione o saldi
 
  1. Per vendite di fine stagione o saldi si intendono le vendite  di
prodotti di carattere stagionale, di articoli di moda ed in genere di
quei   prodotti   che   siano   comunque   suscettibili  di  notevole
deprezzamento se non vengono esitati durante  una  certa  stagione  o
entro  un  breve  periodo  di tempo. Esse sono presentate al pubblico
come tali e si possono effettuare soltanto nei seguenti  due  periodi
dell'anno:
   a)  dall'ultimo  sabato  del  mese  di  gennaio al 15 marzo (saldi
invernali);
   b) dal secondo sabato del mese di luglio al  10  settembre  (saldi
estivi).
  2.  Per  effettuare  tali  vendite  non  occorre  inoltrare  alcuna
comunicazione.