Art. 8. Vendite di fine stagione o saldi 1. Per vendite di fine stagione o saldi si intendono le vendite di prodotti di carattere stagionale, di articoli di moda ed in genere di quei prodotti che siano comunque suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono esitati durante una certa stagione o entro un breve periodo di tempo. Esse sono presentate al pubblico come tali e si possono effettuare soltanto nei seguenti due periodi dell'anno: a) dall'ultimo sabato del mese di gennaio al 15 marzo (saldi invernali); b) dal secondo sabato del mese di luglio al 10 settembre (saldi estivi). 2. Per effettuare tali vendite non occorre inoltrare alcuna comunicazione.