Art. 9.
                            Norme comuni
 
  1. Le merci offerte nelle vendite disciplinate dalla presente legge
sono separate in modo  inequivocabile  da  quelle  che  eventualmente
siano poste in vendita alle condizioni ordinarie; se tale separazione
non e' possibile, quest'ultime non potranno essere messe in vendita.
  2. Per merci offerte in vendita a "prezzo di costo" o "sottocosto",
si  intendono  quelle  il  cui  prezzo  di vendita e' rispettivamente
uguale o inferiore a quello risultante  dalle  fatture  di  acquisto,
comprensivo della imposta sul valore aggiunto.
  3.   I  prezzi  pubblicizzati  sono  praticati  nei  confronti  dei
compratori fino all'esaurimento delle  scorte  senza  limitazioni  di
quantita' e senza abbinamento di vendite.
  4.  L'esaurimento  delle scorte di talune merci du rante il periodo
di vendita e' portato  a  conoscenza  del  pubblico  con  avviso  ben
visibile  all'esterno  del locale di vendita. Gli organi di vigilanza
possono controllare se le scorte siano effettivamente esaurite.
  5. Le comunicazioni di cui al presente titolo non  sono  necessarie
nel  caso  di vendita per corrispondenza di cui all'articolo 36 della
legge li giugno 1971, n. 426.