Art. 9. Norme comuni 1. Le merci offerte nelle vendite disciplinate dalla presente legge sono separate in modo inequivocabile da quelle che eventualmente siano poste in vendita alle condizioni ordinarie; se tale separazione non e' possibile, quest'ultime non potranno essere messe in vendita. 2. Per merci offerte in vendita a "prezzo di costo" o "sottocosto", si intendono quelle il cui prezzo di vendita e' rispettivamente uguale o inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto, comprensivo della imposta sul valore aggiunto. 3. I prezzi pubblicizzati sono praticati nei confronti dei compratori fino all'esaurimento delle scorte senza limitazioni di quantita' e senza abbinamento di vendite. 4. L'esaurimento delle scorte di talune merci du rante il periodo di vendita e' portato a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile all'esterno del locale di vendita. Gli organi di vigilanza possono controllare se le scorte siano effettivamente esaurite. 5. Le comunicazioni di cui al presente titolo non sono necessarie nel caso di vendita per corrispondenza di cui all'articolo 36 della legge li giugno 1971, n. 426.