Art. 10. Modifica all'articolo 36 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 1. Con l'entrata in vigore della presente legge, a parziale modifica dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 e considerati ad esaurimento eventuali assetti diversi, a garanzia della unitarieta' dell'intervento cardiologico le unita' di terapia intensiva non possono essere operativamente separate dalle corrispondenti divisioni di cardiologia.