Art. 5. Programma degli interventi 1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale di Governo, su proposta dell'Assessore regionale per la sanita', sentita la Commissione legislativa "Servizi sociali e sanitari" dell'Assemblea regionale siciliana, definisce programmi poliennali di interventi per il potenziamento, la razionalizzazione e il coordinamento delle attivita' di prelievo e trapianto di organi e tessuti. 2. Il programma, in coerenza con le previsioni del piano sanitario regionale, definisce le modalita' e le risorse con cui si realizza l'intervento delle Aziende ospedaliere per il raggiungimento degli obiettivi indicati all'articolo 2. 3. Nel primo anno di applicazione del programma di cui al comma 2 le risorse finanziarie destinate alla sua applicazione sono prioritariamente finalizzate ai seguenti interventi: a) consolidare e migliorare l'operativita' delle strutture che gia' svolgono le attivita' di cui al punto c) dell'articolo 2; b) costituire equipes qualificate per la formazione dei collegi medici di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 578; c) realizzare il collegamento informatico fra tutte le unita' operative che interagiscono nelle attivita' di prelievo e trapianto ed il Centro regionale di riferimento e tra questo ed i Centri interregionali e il Centro nazionale; d) attivare, anche in collaborazione con le associazioni di volontariato, programmi di informazione diretti alla popolazione ed agli operatori sanitari.