Art. 6.
                       Verifica del programma
 
  1. Entro il 31 gennaio di ogni anno le Aziende ospedaliere  inviano
alla  Giunta  regionale di Governo, tramite l'Assessore regionale per
la sanita', una relazione sull'attivita' svolta nell'anno  precedente
con  riferimento agli obiettivi di cui all'articolo 2 ed al programma
di cui all'articolo 5, indicando i risultati ottenuti, gli  obiettivi
di  sviluppo  e  di  qualificazione  delle  proprie  strutture  e  le
principali necessita' di intervento.