Art. 6. Verifica del programma 1. Entro il 31 gennaio di ogni anno le Aziende ospedaliere inviano alla Giunta regionale di Governo, tramite l'Assessore regionale per la sanita', una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente con riferimento agli obiettivi di cui all'articolo 2 ed al programma di cui all'articolo 5, indicando i risultati ottenuti, gli obiettivi di sviluppo e di qualificazione delle proprie strutture e le principali necessita' di intervento.