Art. 8. Finanziamento 1. Al finanziamento del programma definito ai sensi dell'articolo 5, comma 1, provvede la Regione in sede di riparto della quota del Fondo sanitario nazionale e con somme a carico della Regione su apposito capitolo del bilancio regionale. 2. In sede di prima attuazione del programma la Regione provvede con apposito finanziamento vincolato.