Art. 8.
                            Finanziamento
 
  1.  Al  finanziamento del programma definito ai sensi dell'articolo
5, comma 1, provvede la Regione in sede di riparto  della  quota  del
Fondo  sanitario  nazionale  e  con  somme  a carico della Regione su
apposito capitolo del bilancio regionale.
  2. In sede di prima attuazione del programma  la  Regione  provvede
con apposito finanziamento vincolato.