Art. 9. Contributi dei comuni 1. Nell'ambito delle finalita' della presente legge, a richiesta degli aventi diritto, il comune di residenza del soggetto deceduto assume a proprio carico le spese di trasporto della salma, sottoposta a prelievo di organi e tessuti a scopo di trapianto, dal presidio ospedaliero al luogo di domicilio abituale e le spese di tumulazione. 2. Dietro presentazione di apposita istanza documentata, l'Assessore regionale per gli enti locali provvede all'accreditamento delle somme necessarie per il rimborso delle spese sostenute dal comune. 3. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata per il triennio 1996-1998 la spesa complessiva di lire 750 milioni, di cui lire 150 milioni per l'esercizio finanziario 1996 e lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi 1997 e 1998. 4. All'onere di lire 150 milioni ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede con parte delle disponibilita' del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. 5. Per gli esercizi finanziari successivi la spesa di lire 300 milioni trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 1001.