Art. 9.
                        Contributi dei comuni
 
  1.  Nell'ambito  delle  finalita' della presente legge, a richiesta
degli aventi diritto, il comune di residenza  del  soggetto  deceduto
assume a proprio carico le spese di trasporto della salma, sottoposta
a  prelievo  di  organi  e tessuti a scopo di trapianto, dal presidio
ospedaliero al luogo di domicilio abituale e le spese di tumulazione.
  2.  Dietro   presentazione   di   apposita   istanza   documentata,
l'Assessore regionale per gli enti locali provvede all'accreditamento
delle  somme  necessarie  per  il  rimborso delle spese sostenute dal
comune.
  3. Per le finalita' del presente articolo  e'  autorizzata  per  il
triennio  1996-1998  la spesa complessiva di lire 750 milioni, di cui
lire 150 milioni per l'esercizio finanziario 1996 e lire 300  milioni
per ciascuno degli esercizi 1997 e 1998.
  4.   All'onere   di   lire  150  milioni  ricadente  nell'esercizio
finanziario in corso si provvede con parte delle  disponibilita'  del
capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario
medesimo.
  5.  Per  gli  esercizi  finanziari  successivi la spesa di lire 300
milioni trova riscontro nel  bilancio  pluriennale  della  Regione  -
codice 1001.