(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 19
                         dell'8 maggio 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1.  Al  fine  della  tutela  preventiva  del  sistema  idrico   del
sottosuolo e del corretto e razionale uso delle acque sotterranee, la
Regione  Piemonte,  in  coerenza  con  i  principi fondamentali della
vigente  normativa  statale,  con  la  presente  legge  disciplina  e
coordina  l'organizzazione  e  l'esercizio  delle  funzioni, avute in
delega  dallo  Stato  a  norma  dell'articolo  90  del  decreto   del
Presidente  della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della
delega di cui all'articolo 1 della legge 22  luglio  1975,  n.  382),
riguardanti  la  ricerca,  l'estrazione e l'utilizzazione delle acque
sotterranee, escluse le  acque  termali,  minerali  e  radioattive  o
comunque regolate da leggi speciali.
  2. Per acque sotterranee si intendono tutte le manifestazioni della
circolazione  idrica  terrestre ubicate nel sottosuolo, a livello sia
ipodermico che profondo, ivi comprese le manifestazioni sorgentizie.
  3.  Rientrano  nelle  finalita'  della  presente  legge  tutte   le
iniziative tecniche, amministrative e finanziarie intese a conseguire
il  riequilibrio  dei  prelievi  idrici  dalle  falde sotterranee con
priorita' dell'uso potabile rispetto agli altri usi.
  4.  Per  il  conseguimento  delle  suddette  finalita'  la  Regione
Piemonte  promuove la realizzazione di attivita' tecnico-scientifiche
e  progettuali  finalizzate  in   particolare   all'acquisizione   di
conoscenze  sistematiche  delle acque sotterranee per quanto riguarda
sia le disponibilita' naturali che gli effetti sulla qualita' e sulla
quantita'  determinati  dalle modalita' di prelievo ed uso. Assicura,
inoltre, il  costante  raccordo  con  gli  indirizzi  generali  della
programmazione   nazionale   e  della  pianificazione  di  bacino  in
attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto
organizzativo e  funzionale  della  difesa  del  suolo),  promuove  e
partecipa  ad  iniziative  interregionali  riguardanti  il bacino del
fiume Po.