Art. 10.
       Disposizioni comuni per l'estrazione e l'utilizzazione
     delle acque sotterranee per usi diversi da quelli domestici
 
  1.  L'estrazione  e  l'utilizzazione  delle  acque sotterranee deve
essere compatibile con la capacita'  di  ricarica  dell'acquifero  in
ciascun bacino.
  2.  Qualora  sia accertato l'anomalo abbassamento del livello delle
falde, l'autorita' competente ha facolta'  di  imporre  la  riduzione
dell'estrazione  di  acque sotterranee in proporzione ai quantitativi
estraibili in base a regolare titolo.
  3. Le opere di captazione di acque sotterranee ad uso  potabile  ed
industriale devono essere dotate di adeguati strumenti di misurazione
dei volumi di acque prelevate, opportunamente sigillati e posizionati
in  modo  da essere facilmente accessibili alle autorita' preposte al
controllo. Lo stesso obbligo e' prescritto per altri usi in  rapporto
alla  rilevanza  dei  prelievi,  sulla  base  di criteri definiti con
deliberazioni della Giunta regionale.
  4. Ai fini della conoscenza qualitativa e quantitativa delle  acque
sotterranee,  nel  disciplinare di concessione puo' essere imposto al
concessionario   l'obbligo   di   installare   piezometri   e   altre
apparecchiature  idonee a rilevare il livello di falda e a consentire
prelievi   di   campioni   di   acqua   da   parte   della   Pubblica
Amministrazione.
  5.  Tutti i soggetti che per finalita' proprie o per obblighi della
Pubblica  Amministrazione  gestiscano  piezometri   sono   tenuti   a
comunicare  all'autorita' competente l'ubicazione, le caratteristiche
costruttive,  la  stratigrafia  e  i  dati  periodicamente  rilevati,
secondo le modalita' di cui all'articolo 3, comma 3.
  6.   Per  il  corretto  e  razionale  uso  delle  risorse  idriche,
l'autorita'  competente  puo'  autorizzare  nuove  concessioni  dalle
preesistenti  opere  di  captazione,  sempre  che  sia  accertata  la
disponibilita' naturale della risorsa. In tal caso i rapporti  tra  i
concessionari  devono  essere  regolati  da  apposita convenzione che
stabilisca   gli   indennizzi   da   riconoscere   al    preesistente
concessionario   per   l'utilizzazione  delle  opere  realizzate,  le
modalita' di gestione e la ripartizione degli oneri relativi.
  7.  Nei  casi  di  decadenza,  mancato  rinnovo  o  rinuncia  della
concessione  l'utente  provvede,  entro centoventi giorni e a proprie
spese, allo smantellamento  delle  opere  di  captazione;  scaduti  i
termini,  in  caso di inosservanza, l'autorita' competente interviene
in via sostitutiva, fatto salvo il diritto di  rivalsa,  per  coprire
gli  oneri sostenuti.  In caso di inadempienza l'utente incorre nelle
sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 13, comma 1, lettera c).