Art. 10. Disposizioni comuni per l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee per usi diversi da quelli domestici 1. L'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee deve essere compatibile con la capacita' di ricarica dell'acquifero in ciascun bacino. 2. Qualora sia accertato l'anomalo abbassamento del livello delle falde, l'autorita' competente ha facolta' di imporre la riduzione dell'estrazione di acque sotterranee in proporzione ai quantitativi estraibili in base a regolare titolo. 3. Le opere di captazione di acque sotterranee ad uso potabile ed industriale devono essere dotate di adeguati strumenti di misurazione dei volumi di acque prelevate, opportunamente sigillati e posizionati in modo da essere facilmente accessibili alle autorita' preposte al controllo. Lo stesso obbligo e' prescritto per altri usi in rapporto alla rilevanza dei prelievi, sulla base di criteri definiti con deliberazioni della Giunta regionale. 4. Ai fini della conoscenza qualitativa e quantitativa delle acque sotterranee, nel disciplinare di concessione puo' essere imposto al concessionario l'obbligo di installare piezometri e altre apparecchiature idonee a rilevare il livello di falda e a consentire prelievi di campioni di acqua da parte della Pubblica Amministrazione. 5. Tutti i soggetti che per finalita' proprie o per obblighi della Pubblica Amministrazione gestiscano piezometri sono tenuti a comunicare all'autorita' competente l'ubicazione, le caratteristiche costruttive, la stratigrafia e i dati periodicamente rilevati, secondo le modalita' di cui all'articolo 3, comma 3. 6. Per il corretto e razionale uso delle risorse idriche, l'autorita' competente puo' autorizzare nuove concessioni dalle preesistenti opere di captazione, sempre che sia accertata la disponibilita' naturale della risorsa. In tal caso i rapporti tra i concessionari devono essere regolati da apposita convenzione che stabilisca gli indennizzi da riconoscere al preesistente concessionario per l'utilizzazione delle opere realizzate, le modalita' di gestione e la ripartizione degli oneri relativi. 7. Nei casi di decadenza, mancato rinnovo o rinuncia della concessione l'utente provvede, entro centoventi giorni e a proprie spese, allo smantellamento delle opere di captazione; scaduti i termini, in caso di inosservanza, l'autorita' competente interviene in via sostitutiva, fatto salvo il diritto di rivalsa, per coprire gli oneri sostenuti. In caso di inadempienza l'utente incorre nelle sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 13, comma 1, lettera c).