Art. 11.
       Riconoscimento o concessione delle preesistenti utenze
      di acque sotterranee per usi diversi da quelli domestici
 
  1.  Nei tempi previsti dagli articoli 25 e 34 della legge 36/1994 e
fuori dai predetti casi, entro un  anno,  dalla  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale dell'elenco in cui l'acqua e' iscritta, i titolari
dei  pozzi e sorgenti regolarmente autorizzati a norma del T.U. delle
disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici approvato  con
R.D.   1775/1933   devono  presentare  domanda  di  riconoscimento  o
concessione all'autorita' competente per territorio. Sono esclusi dal
suddetto obbligo i soggetti gia' titolari di concessione.
  2. Alla domanda devono essere allegati:
   a) copia della scheda relativa al catasto di cui all'articolo 3;
   b) relazione tecnica, a  firma  di  un  professionista  abilitato,
dalla quale risultino le caratteristiche dell'opera di presa, il tipo
di  falda  captata, i tracciati e i diametri delle condotte e, quando
disponibile, la stratigrafia dei terreni attraversati;
   c) copia del preesistente provvedimento  autorizzativo  rilasciato
ai  sensi del T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti
elettrici approvato con R.D. 1775/1933, qualora prescritto;
   d)  dichiarazione  attestante  che  la  documentazione  presentata
descrive fedelmente lo stato di fatto delle opere eseguite.
  3.  Gli  utilizzatori  di  acque  sorgive per uso diverso da quello
domestico sono esonerati dalla presentazione della documentazione  di
cui al comma 2, lettera c).
  4.   L'autorita'  competente,  verificati  gli  aspetti  di  tutela
qualitativa   e   quantitativa   del   sistema   idrico   interessato
dall'utilizzazione,  rilascia  il  provvedimento  di riconoscimento o
concessione dell'utenza  preesistente  stabilendo  le  condizioni  di
esercizio sulla base dei criteri di cui all'articolo 6.
  5.  Nel  caso  si  accerti che il pozzo interessi esclusivamente la
falda freatica o, per uso potabile, la falda in pressione si  procede
al  suo  riconoscimento  o alla concessione. Nel caso in cui il pozzo
utilizzi acque di falda  in  pressione  per  usi  diversi  da  quelli
potabili in carenza di acque di falda freatica il riconoscimento o la
concessione sono effettuati in via precaria per un periodo massimo di
dieci  anni,  a prescindere da quanto disposto dall'articolo 4, comma
2. Alla scadenza il riconoscimento o la  concessione  possono  essere
rinnovati  ove  permanga  la  carenza  di  risorse  idriche  di falda
freatica e si accerti la non disponibilita' di acque superficiali.
  6. Il riconoscimento o la concessione per i pozzi finestrati sia in
falda freatica che nelle falde sottostanti  avviene  per  un  periodo
massimo  di tre anni con l'obbligo di eseguire nello stesso periodo i
lavori atti a limitare l'emungimento alla sola falda fre'atica o, per
uso potabile, alla sola falda in pressione. Qualora alla scadenza del
predetto termine il proprietario dimostri di aver eseguito  i  lavori
prescritti si procede al rinnovo. Per usi diversi da quello domestico
e  potabile,  in  carenza  di  acqua  di  falda freatica, e' concessa
l'utilizzazione, in forma precaria e per un periodo massimo di  dieci
anni,  delle  sole acque di falde in pressione. Qualora alla scadenza
del termine dei tre anni il proprietario  non  abbia  eseguito  detti
lavori, e' imposta la chiusura del manufatto, fatta salva la facolta'
di  trivellare  un  nuovo  pozzo  a  norma  della  presente  legge in
sostituzione di quello preesistente. La stessa norma  si  applica  ai
rinnovi   di   concessione   in   scadenza  nel  triennio  successivo
all'entrata in vigore della presente legge.  I  rinnovi  in  scadenza
oltre  tale  periodo  non  sono  ammessi quando i pozzi consentono la
comunicazione tra la falda freatica e le falde sottostanti.
  7.  I  lavori  previsti  dal  comma  6  sono  certificati   da   un
professionista abilitato a cui e' affidata la direzione lavori.
  8.  L'inosservanza  dei  termini  di  cui  al  comma 1, comporta la
decadenza del diritto al riconoscimento o alla concessione  di  acque
che hanno assunto natura pubblica. L'utilizzo di dette acque oltre il
termine  previsto  e  in  assenza  di  domanda  di  riconoscimento  o
concessione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa  di
cui all'articolo 13 comma 1, lettera b).
  9.  La  concessione  e  la  regolarizzazione dei pozzi costruiti in
territori soggetti  alla  tutela  della  Pubblica  Amministrazione  e
sprovvisti  di  regolare  autorizzazione  alla ricerca e regolarmente
denunciati ai sensi dell'articolo  10  del  D.Lgs.  275/1993  avviene
contestualmente  secondo i tempi e le modalita' del presente articolo
nel rispetto delle utenze regolarmente autorizzate.