Art. 11. Riconoscimento o concessione delle preesistenti utenze di acque sotterranee per usi diversi da quelli domestici 1. Nei tempi previsti dagli articoli 25 e 34 della legge 36/1994 e fuori dai predetti casi, entro un anno, dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco in cui l'acqua e' iscritta, i titolari dei pozzi e sorgenti regolarmente autorizzati a norma del T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici approvato con R.D. 1775/1933 devono presentare domanda di riconoscimento o concessione all'autorita' competente per territorio. Sono esclusi dal suddetto obbligo i soggetti gia' titolari di concessione. 2. Alla domanda devono essere allegati: a) copia della scheda relativa al catasto di cui all'articolo 3; b) relazione tecnica, a firma di un professionista abilitato, dalla quale risultino le caratteristiche dell'opera di presa, il tipo di falda captata, i tracciati e i diametri delle condotte e, quando disponibile, la stratigrafia dei terreni attraversati; c) copia del preesistente provvedimento autorizzativo rilasciato ai sensi del T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici approvato con R.D. 1775/1933, qualora prescritto; d) dichiarazione attestante che la documentazione presentata descrive fedelmente lo stato di fatto delle opere eseguite. 3. Gli utilizzatori di acque sorgive per uso diverso da quello domestico sono esonerati dalla presentazione della documentazione di cui al comma 2, lettera c). 4. L'autorita' competente, verificati gli aspetti di tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico interessato dall'utilizzazione, rilascia il provvedimento di riconoscimento o concessione dell'utenza preesistente stabilendo le condizioni di esercizio sulla base dei criteri di cui all'articolo 6. 5. Nel caso si accerti che il pozzo interessi esclusivamente la falda freatica o, per uso potabile, la falda in pressione si procede al suo riconoscimento o alla concessione. Nel caso in cui il pozzo utilizzi acque di falda in pressione per usi diversi da quelli potabili in carenza di acque di falda freatica il riconoscimento o la concessione sono effettuati in via precaria per un periodo massimo di dieci anni, a prescindere da quanto disposto dall'articolo 4, comma 2. Alla scadenza il riconoscimento o la concessione possono essere rinnovati ove permanga la carenza di risorse idriche di falda freatica e si accerti la non disponibilita' di acque superficiali. 6. Il riconoscimento o la concessione per i pozzi finestrati sia in falda freatica che nelle falde sottostanti avviene per un periodo massimo di tre anni con l'obbligo di eseguire nello stesso periodo i lavori atti a limitare l'emungimento alla sola falda fre'atica o, per uso potabile, alla sola falda in pressione. Qualora alla scadenza del predetto termine il proprietario dimostri di aver eseguito i lavori prescritti si procede al rinnovo. Per usi diversi da quello domestico e potabile, in carenza di acqua di falda freatica, e' concessa l'utilizzazione, in forma precaria e per un periodo massimo di dieci anni, delle sole acque di falde in pressione. Qualora alla scadenza del termine dei tre anni il proprietario non abbia eseguito detti lavori, e' imposta la chiusura del manufatto, fatta salva la facolta' di trivellare un nuovo pozzo a norma della presente legge in sostituzione di quello preesistente. La stessa norma si applica ai rinnovi di concessione in scadenza nel triennio successivo all'entrata in vigore della presente legge. I rinnovi in scadenza oltre tale periodo non sono ammessi quando i pozzi consentono la comunicazione tra la falda freatica e le falde sottostanti. 7. I lavori previsti dal comma 6 sono certificati da un professionista abilitato a cui e' affidata la direzione lavori. 8. L'inosservanza dei termini di cui al comma 1, comporta la decadenza del diritto al riconoscimento o alla concessione di acque che hanno assunto natura pubblica. L'utilizzo di dette acque oltre il termine previsto e in assenza di domanda di riconoscimento o concessione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 comma 1, lettera b). 9. La concessione e la regolarizzazione dei pozzi costruiti in territori soggetti alla tutela della Pubblica Amministrazione e sprovvisti di regolare autorizzazione alla ricerca e regolarmente denunciati ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. 275/1993 avviene contestualmente secondo i tempi e le modalita' del presente articolo nel rispetto delle utenze regolarmente autorizzate.