Art. 12.
             Piano di salvaguardia delle risorse idriche
                     destinate al consumo umano
 
  1. Nell'ambito dei  compiti  di  pianificazione  territoriale,  con
riferimento  alle  porzioni  di territori da sottoporre a particolare
disciplina ai fini di tutela  delle  risorse  primarie,  la  Regione,
d'intesa  con la Provincia territorialmente competente, redige, anche
per stralci, il piano di salvaguardia delle risorse idriche destinate
al consumo umano, di seguito denominato piano, che individua:
   a)  le  aree  di   interesse   sovracomunale   da   riservare   al
soddisfacimento   di  esigenze  idropotabili,  anche  allo  scopo  di
integrare o sostituire le fonti in fase di esaurimento  o  gravemente
compromesse;
   b)  le  zone  di  protezione  dei bacini imbriferi e delle aree di
ricarica delle falde ai sensi degli articoli 4  e  7  del  D.P.R.  n.
236/1988.
  2.  Nel  piano  sono  evidenziati  la  vulnerabilita' delle risorse
idriche,  i  carichi  inquinanti  di  origine  civile,   agricola   e
produttiva  gravanti  sul  territorio, i centri di potenziale rischio
per  le  risorse  idriche  nonche'   le   situazioni   di   eventuale
incompatibilita'  o  che  richiedano  interventi  per la tutela delle
acque e sono  individuati  i  vincoli  e  le  limitazioni  d'uso  del
territorio   che   possono   interessare   gli  insediamenti  civili,
produttivi, turistici, agroforestali e zootecnici.
  3. Il piano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8-bis,  comma
2,  della  L.R.  56/1977  e  successive modifiche ed integrazioni, e'
approvato secondo le procedure previste dall'articolo  7  della  L.R.
56/1977.
  4.  Le previsioni del piano, come conseguenza di quanto previsto al
comma  3,  costituiscono  aggiornamento  ed  integrazione  del  piano
regionale qualita' delle acque.
  5.  Dalla data di adozione del piano e fino alla sua approvazione i
Sindaci dei Comuni interessati sospendono ogni  determinazione  sulle
istanze  di  concessione ed autorizzazione che siano in contrasto con
le norme specificatamente  contenute  nello  stesso,  secondo  quanto
previsto  dall'articolo  58,  comma 1 della L.R. 56/1977 e successive
modifiche ed integrazioni.