Art. 12. Piano di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano 1. Nell'ambito dei compiti di pianificazione territoriale, con riferimento alle porzioni di territori da sottoporre a particolare disciplina ai fini di tutela delle risorse primarie, la Regione, d'intesa con la Provincia territorialmente competente, redige, anche per stralci, il piano di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, di seguito denominato piano, che individua: a) le aree di interesse sovracomunale da riservare al soddisfacimento di esigenze idropotabili, anche allo scopo di integrare o sostituire le fonti in fase di esaurimento o gravemente compromesse; b) le zone di protezione dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica delle falde ai sensi degli articoli 4 e 7 del D.P.R. n. 236/1988. 2. Nel piano sono evidenziati la vulnerabilita' delle risorse idriche, i carichi inquinanti di origine civile, agricola e produttiva gravanti sul territorio, i centri di potenziale rischio per le risorse idriche nonche' le situazioni di eventuale incompatibilita' o che richiedano interventi per la tutela delle acque e sono individuati i vincoli e le limitazioni d'uso del territorio che possono interessare gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agroforestali e zootecnici. 3. Il piano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8-bis, comma 2, della L.R. 56/1977 e successive modifiche ed integrazioni, e' approvato secondo le procedure previste dall'articolo 7 della L.R. 56/1977. 4. Le previsioni del piano, come conseguenza di quanto previsto al comma 3, costituiscono aggiornamento ed integrazione del piano regionale qualita' delle acque. 5. Dalla data di adozione del piano e fino alla sua approvazione i Sindaci dei Comuni interessati sospendono ogni determinazione sulle istanze di concessione ed autorizzazione che siano in contrasto con le norme specificatamente contenute nello stesso, secondo quanto previsto dall'articolo 58, comma 1 della L.R. 56/1977 e successive modifiche ed integrazioni.