Art. 13.
                       Sanzioni amministrative
 
  1. In caso di inosservanza delle norme  della  presente  legge,  si
applicano  le  seguenti  sanzioni  amministrative,  in relazione alle
sottoindicate violazioni:
   a) L. 1 milione qualora non si osservino le  disposizioni  di  cui
all'articolo 5, comma 5;
   b)  da  L.  6  milioni  a  L.20  milioni  per  chiunque costruisca
un'opera  di  captazione  o  utilizzi  acqua  sotterranea  senza   la
prescritta autorizzazione o concessione;
   c)  da  L.  6  milioni  a  L.  20  milioni in caso di inosservanza
dell'obbligo di chiusura definitiva dei pozzi di cui all'articolo 10,
comma 7 ed all'articolo 11, comma 6;
   d) da L. 5 milioni a L. 20 milioni qualora  non  si  osservino  le
prescrizioni  sancite  nel  disciplinare  di  concessione;  la stessa
sanzione si applica nel caso di dichiarazioni infedeli;
   e) da L. 2 milioni a L. 10 milioni per ogni altra violazione della
presente legge.
  2. All'accertamento delle violazioni provvedono  le  Province,  gli
organi  di  polizia  urbana  e  rurale  dei Comuni, nonche' gli altri
organi previsti  dalla  normativa  vigente  in  materia  di  sanzioni
amministrative.