Art. 13. Sanzioni amministrative 1. In caso di inosservanza delle norme della presente legge, si applicano le seguenti sanzioni amministrative, in relazione alle sottoindicate violazioni: a) L. 1 milione qualora non si osservino le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5; b) da L. 6 milioni a L.20 milioni per chiunque costruisca un'opera di captazione o utilizzi acqua sotterranea senza la prescritta autorizzazione o concessione; c) da L. 6 milioni a L. 20 milioni in caso di inosservanza dell'obbligo di chiusura definitiva dei pozzi di cui all'articolo 10, comma 7 ed all'articolo 11, comma 6; d) da L. 5 milioni a L. 20 milioni qualora non si osservino le prescrizioni sancite nel disciplinare di concessione; la stessa sanzione si applica nel caso di dichiarazioni infedeli; e) da L. 2 milioni a L. 10 milioni per ogni altra violazione della presente legge. 2. All'accertamento delle violazioni provvedono le Province, gli organi di polizia urbana e rurale dei Comuni, nonche' gli altri organi previsti dalla normativa vigente in materia di sanzioni amministrative.