Art. 14. Disposizioni finali 1. Le norme di cui alla presente legge relative ai procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica si applicano, ai sensi degli articoli 90 e 91 del D.P.R. 616/1977, alle piccole derivazioni. 2. Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni del T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici approvato con R.D. 1775/1933 e della normativa vigente in materia di inquinamento delle acque, potabilizzazione, vincoli paesaggistici e idrogeologici, emungimenti da falde idriche, prevenzione degli infortuni.