Art. 14.
                         Disposizioni finali
 
  1.  Le norme di cui alla presente legge relative ai procedimenti di
concessione di derivazione di acqua pubblica si applicano,  ai  sensi
degli articoli 90 e 91 del D.P.R. 616/1977, alle piccole derivazioni.
  2.  Per  quanto  non  previsto  dalla  presente  legge  valgono  le
disposizioni del T.U. delle  disposizioni  di  legge  sulle  acque  e
impianti  elettrici  approvato  con  R.D. 1775/1933 e della normativa
vigente in materia di  inquinamento  delle  acque,  potabilizzazione,
vincoli  paesaggistici e idrogeologici, emungimenti da falde idriche,
prevenzione degli infortuni.