Art. 2.
                Tutela della Pubblica Amministrazione
 
  1.  In  attesa  della  disciplina  statale  che  dia  efficacia  al
principio  di  pubblicita'  di  tutte  le  acque  sotterranee  di cui
all'articolo 1 della legge 5 gennaio 1994,  n.  36  (Disposizioni  in
materia  di risorse idriche), la Giunta regionale con propri motivati
provvedimenti  individua,   per   ambiti   territoriali,   le   acque
sotterranee che hanno carattere di pubblico e generale interesse e ne
richiede l'iscrizione negli elenchi delle acque pubbliche.
  2.   Ai  fini  dell'applicazione  della  presente  legge  le  acque
sotterranee sono distinte in acque sorgive, falde freatiche  e  falde
in pressione.
  3.  Per  acque  sorgive  si intende qualsiasi emergenza delle acque
sotterranee in  superficie,  ivi  compresi  i  fontanili  di  pianura
originati  dalla fuoriuscita fino al piano di campagna delle acque di
falda   freatica   in   relazione   alle    particolari    condizioni
geomorfologiche e idrogeologiche locali.
  4.  Per falde freatiche o con superficie libera si intendono quelle
falde che sono in equilibrio idraulico con il reticolato  idrografico
di superficie.
  5.  Per  falde  in  pressione o confinate si intendono quelle falde
separate dalle acque superficiali da strati  impermeabili  e  la  cui
superficie  piezometrica  si  colloca ad una quota superiore a quella
del tetto dell'acquifero.
  6. Per la  tutela  e  la  protezione  della  qualita'  delle  acque
sotterranee  e'  vietata  la  costruzione  di opere che consentano la
comunicazione tra le falde in pressione e la falda freatica.