Art. 2. Tutela della Pubblica Amministrazione 1. In attesa della disciplina statale che dia efficacia al principio di pubblicita' di tutte le acque sotterranee di cui all'articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), la Giunta regionale con propri motivati provvedimenti individua, per ambiti territoriali, le acque sotterranee che hanno carattere di pubblico e generale interesse e ne richiede l'iscrizione negli elenchi delle acque pubbliche. 2. Ai fini dell'applicazione della presente legge le acque sotterranee sono distinte in acque sorgive, falde freatiche e falde in pressione. 3. Per acque sorgive si intende qualsiasi emergenza delle acque sotterranee in superficie, ivi compresi i fontanili di pianura originati dalla fuoriuscita fino al piano di campagna delle acque di falda freatica in relazione alle particolari condizioni geomorfologiche e idrogeologiche locali. 4. Per falde freatiche o con superficie libera si intendono quelle falde che sono in equilibrio idraulico con il reticolato idrografico di superficie. 5. Per falde in pressione o confinate si intendono quelle falde separate dalle acque superficiali da strati impermeabili e la cui superficie piezometrica si colloca ad una quota superiore a quella del tetto dell'acquifero. 6. Per la tutela e la protezione della qualita' delle acque sotterranee e' vietata la costruzione di opere che consentano la comunicazione tra le falde in pressione e la falda freatica.