Art. 3. Catasto pozzi, sorgenti e piezometri 1. Ai fini della conoscenza del sistema di prelievo e uso delle acque sotterranee del territorio regionale, nonche' per finalita' di pianificazione e di gestione, la Regione concorre alla realizzazione di un sistema informativo sulle risorse idriche sotterranee coordinato a livello di bacino padano e istituisce il catasto pozzi, sorgenti e piezometri che raccoglie, codifica e gestisce in forma unitaria i dati tecnici ed amministrativi relativi alle utenze di acque sotterranee e che costituisce parte integrante dell'archivio informatizzato delle concessioni, licenze e autorizzazioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 13 aprile 1994, n. 5 (Subdelega alle Province delle funzioni amministrative relative alle utilizzazioni delle acque pubbliche). 2. Il catasto assicura un flusso informativo in merito allo stato di qualita' delle acque sotterranee, alla tipologia ed alla quantita' di acqua utilizzata, nonche' alle altre caratteristiche delle opere relative alla gestione del sistema di prelievo. 3. La rilevazione, l'elaborazione e l'aggiornamento dei dati del catasto avvengono sulla base di modelli e procedure approvati dalla Giunta regionale. I dati del catasto, validati e aggregati, sono pubblici.