Art. 3.
                Catasto pozzi, sorgenti e piezometri
 
  1. Ai fini della conoscenza del sistema di  prelievo  e  uso  delle
acque  sotterranee del territorio regionale, nonche' per finalita' di
pianificazione e di gestione, la Regione concorre alla  realizzazione
di   un   sistema   informativo  sulle  risorse  idriche  sotterranee
coordinato a livello di bacino padano e istituisce il catasto  pozzi,
sorgenti  e  piezometri  che  raccoglie, codifica e gestisce in forma
unitaria i dati tecnici ed amministrativi  relativi  alle  utenze  di
acque  sotterranee  e  che costituisce parte integrante dell'archivio
informatizzato delle concessioni, licenze  e  autorizzazioni  di  cui
all'articolo  4 della legge regionale 13 aprile 1994, n. 5 (Subdelega
alle   Province   delle   funzioni   amministrative   relative   alle
utilizzazioni delle acque pubbliche).
  2.  Il  catasto assicura un flusso informativo in merito allo stato
di qualita' delle acque sotterranee, alla tipologia ed alla quantita'
di acqua utilizzata, nonche' alle altre caratteristiche  delle  opere
relative alla gestione del sistema di prelievo.
  3.  La  rilevazione,  l'elaborazione e l'aggiornamento dei dati del
catasto avvengono sulla base di modelli e procedure  approvati  dalla
Giunta  regionale.  I  dati  del  catasto, validati e aggregati, sono
pubblici.