Art. 4.
              Riserva delle acque da falde in pressione
 
  1.  La  ricerca,  l'estrazione  e   l'utilizzazione   delle   acque
sotterranee  da  falde in pressione e' riservata ad uso potabile. Per
acque ad uso potabile si intendono quelle destinate al consumo  umano
come  definite  all'articolo  2  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 (Attuazione della direttiva CEE  n.
80/778  concernente  la  qualita'  delle  acque  destinate al consumo
umano, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183).
  2. La ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di  dette  acque  per
altri  fini puo' essere assentita, solo in forma precaria, in carenza
di acque superficiali e di risorse idriche di falda freatica.