Art. 4. Riserva delle acque da falde in pressione 1. La ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee da falde in pressione e' riservata ad uso potabile. Per acque ad uso potabile si intendono quelle destinate al consumo umano come definite all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 (Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183). 2. La ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di dette acque per altri fini puo' essere assentita, solo in forma precaria, in carenza di acque superficiali e di risorse idriche di falda freatica.