Art. 5. Uso domestico delle acque sotterranee 1. Il proprietario del fondo, o il suo avente causa, previa autorizzazione comunale ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e successive modifiche e integrazioni, puo' utilizzare le acque sotterranee per usi domestici ad esclusione degli impegni connessi ad attivita' produttive. 2. Per finalita' conoscitive e di controllo, il Sindaco trasmette all'autorita' competente copia dell'autorizzazione rilasciata, completa dei dati caratteristici dell'utilizzazione stessa, sulla base dei modelli di cui all'articolo 3, comma 3. 3. L'uso potabile puo' essere consentito dal Sindaco solo ove non sia possibile allacciarsi all'acquedotto esistente ed e' comunque subordinato al nulla osta dell'autorita' sanitaria competente, previo accertamento delle caratteristiche qualitative dell'acqua, ai sensi del D.P.R. 236/1988 e successive modifiche e integrazioni. In tal caso e' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di sottoporre a controllo sanitario, con frequenza almeno annuale, le acque emunte. 4. L'uso delle acque di falda in pressione puo' essere consentito in carenza di acque superficiali e di risorse idriche di falda freatica. 5. L'estrazione e l'utilizzazione delle acque rinvenute puo' essere consentita per una portata massima di 2 litri al secondo e comunque per un prelievo massimo di 5 mila metri cubi all'anno. 6. Entro il 30 giugno 1997 la Regione trasmette ai Comuni le informazioni contenute nella denuncia dei pozzi ad uso domestico ricevuta ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 (Riordino in materia di concessione di acque pubbliche).