Art. 5.
                Uso domestico delle acque sotterranee
 
  1. Il proprietario  del  fondo,  o  il  suo  avente  causa,  previa
autorizzazione   comunale  ai  sensi  dell'articolo  56  della  legge
regionale 5 dicembre  1977,  n.  56  (Tutela  ed  uso  del  suolo)  e
successive   modifiche  e  integrazioni,  puo'  utilizzare  le  acque
sotterranee per usi domestici ad esclusione degli impegni connessi ad
attivita' produttive.
  2. Per finalita' conoscitive e di controllo, il  Sindaco  trasmette
all'autorita'   competente   copia   dell'autorizzazione  rilasciata,
completa dei dati  caratteristici  dell'utilizzazione  stessa,  sulla
base dei modelli di cui all'articolo 3, comma 3.
  3.  L'uso  potabile puo' essere consentito dal Sindaco solo ove non
sia possibile allacciarsi all'acquedotto  esistente  ed  e'  comunque
subordinato al nulla osta dell'autorita' sanitaria competente, previo
accertamento  delle  caratteristiche qualitative dell'acqua, ai sensi
del D.P.R. 236/1988 e successive modifiche  e  integrazioni.  In  tal
caso e' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di sottoporre a
controllo sanitario, con frequenza almeno annuale, le acque emunte.
  4.  L'uso  delle acque di falda in pressione puo' essere consentito
in carenza di acque  superficiali  e  di  risorse  idriche  di  falda
freatica.
  5. L'estrazione e l'utilizzazione delle acque rinvenute puo' essere
consentita  per  una portata massima di 2 litri al secondo e comunque
per un prelievo massimo di 5 mila metri cubi all'anno.
  6. Entro il 30 giugno  1997  la  Regione  trasmette  ai  Comuni  le
informazioni  contenute  nella  denuncia  dei  pozzi ad uso domestico
ricevuta ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 12  luglio
1993, n. 275 (Riordino in materia di concessione di acque pubbliche).