Art. 6. Criteri per l'utilizzazione delle acque sorgive e di falda freatica per usi diversi da quelli domestici 1. L'estrazione e l'utilizzazione per usi diversi da quelli domestici delle acque sorgive e di falda freatica e' assentita dall'autorita' competente, secondo le procedure di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici approvato con regio decreto li' dicembre 1933, n. 1775 come integrate dalla presente legge, nel rispetto dei criteri e delle norme statali e regionali per il corretto e razionale uso delle risorse idriche, con particolare riguardo all'attuazione delle disposizioni della legge 183/1989. 2. La quantita' di acqua assentita deve tener conto delle reali potenzialita' della falda freatica, della capacita' di ricarica della stessa nonche' delle migliori tecnologie disponibili, ed e' commisurata: a) per usi potabili, ai reali fabbisogni della popolazione servita; b) per usi agricoli, al numero dei capi di bestiame, all'entita' della superficie da irrigare, al tipo di coltura e al sistema di irrigazione; c) per usi industriali, agli effettivi fabbisogni del processo produttivo e a quelli igienico sanitari; d) per tutti gli altri usi, ai fabbisogni strettamente connessi alla funzionalita' dell'insediamento. 3. Per gli usi industriali l'autorita' competente indica la quantita' di acqua riciclata e scaricata, il quantitativo globale di acqua assentito e la sua ripartizione tra fabbisogni delle varie fasi del processo produttivo e necessita' igienico sanitarie.