Art. 6.
           Criteri per l'utilizzazione delle acque sorgive
       e di falda freatica per usi diversi da quelli domestici
 
  1.  L'estrazione  e  l'utilizzazione  per  usi  diversi  da  quelli
domestici delle acque  sorgive  e  di  falda  freatica  e'  assentita
dall'autorita' competente, secondo le procedure di cui al testo unico
delle  disposizioni  di  legge  sulle  acque  ed  impianti  elettrici
approvato con regio decreto li' dicembre 1933, n. 1775 come integrate
dalla presente legge, nel rispetto dei criteri e delle norme  statali
e  regionali  per  il corretto e razionale uso delle risorse idriche,
con particolare  riguardo  all'attuazione  delle  disposizioni  della
legge 183/1989.
  2.  La  quantita'  di  acqua assentita deve tener conto delle reali
potenzialita' della falda freatica, della capacita' di ricarica della
stessa  nonche'  delle  migliori  tecnologie   disponibili,   ed   e'
commisurata:
   a)  per  usi  potabili,  ai  reali  fabbisogni  della  popolazione
servita;
   b) per usi agricoli, al numero dei capi di  bestiame,  all'entita'
della  superficie  da  irrigare,  al  tipo di coltura e al sistema di
irrigazione;
   c) per usi industriali, agli  effettivi  fabbisogni  del  processo
produttivo e a quelli igienico sanitari;
   d)  per  tutti  gli altri usi, ai fabbisogni strettamente connessi
alla funzionalita' dell'insediamento.
  3.  Per  gli  usi  industriali  l'autorita'  competente  indica  la
quantita'  di acqua riciclata e scaricata, il quantitativo globale di
acqua assentito e la sua ripartizione tra fabbisogni delle varie fasi
del processo produttivo e necessita' igienico sanitarie.