Art. 7. Procedure per la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di acque da falda freatica per usi diversi da quelli domestici 1. La domanda per la ricerca di acqua di falda freatica e' presentata all'autorita' competente con allegati: a) il progetto di massima dell'utilizzazione, comprendente la qualita' d'acqua richiesta ed il tipo d'uso, le principali caratteristiche delle apparecchiature elettromeccaniche, i tracciati e i diametri delle condotte; b) il progetto del pozzo; c) lo studio idrogeologico generale sull'assetto litostratigrafico e sulle caratteristiche delle falde; d) l'indicazione del professionista abilitato cui e' affidata la direzione dei lavori. 2. I contenuti della documentazione di cui al comma 1 sono meglio precisati con deliberazione della Giunta Regionale. 3. Qualora l'autorita' competente riconosca la domanda inattuabile o contraria al buon regime delle acque o ad altri interessi pubblici, la dichiara inammissibile. 4. Per le acque sotterranee che hanno assunto natura pubblica ai sensi della legislazione vigente, qualora il quantitativo di acqua richiesto configuri una piccola derivazione, il richiedente integra la domanda per la ricerca con l'istanza di concessione di derivazione; in tal caso l'autorita' competente provvede alla pubblicazione della domanda nelle forme previste dall'articolo 7 del T.U. delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici approvato con R.D. 1775/1933 e dall'articolo 23 della legge 36/1994, con invito a chiunque abbia interesse a presentare opposizione alla ricerca e utilizzazione del quantitativo di acqua richiesto. 5. L'autorita' competente provvede in merito al rilascio dell'autorizzazione alla ricerca, se non ostano motivi di pubblico interesse, sentito l'ufficio distretturale delle miniere. 6. Con il provvedimento di cui al comma 5 e' autorizzata la ricerca di acque di falda freatica tramite trivellazione, la costruzione del pozzo e l'effettuazione delle prove di emungimento. L'autorizzazione stabilisce le cautele per prevenire effetti negativi sull'equilibrio idrogeologico, i termini da osservarsi per l'inizio e la conclusione dei lavori e la cauzione da versarsi da parte del richiedente. Le spese di istruttoria e di direzione dei lavori sono a carico del richiedente. 7. Nell'autorizzazione sono impartite disposizioni circa la sorveglianza, l'esecuzione dei lavori e l'installazione di apparecchiature e strumenti di prova. L'autorita' competente si riserva la facolta' di verificare in qualsiasi momento la corrispondenza dei lavori eseguiti al progetto approvato. 8. L'autorizzazione alla ricerca ha durata massima di un anno, prorogabile una sola volta per un periodo di sei mesi, previa constatazione dei lavori eseguiti. Essa puo' essere revocata senza che il richiedente abbia diritto a compensi o indennita': a) quando non siano stati avviati i lavori nel termine di centottanta giorni dal giorno in cui essa fu notificata; b) quando i lavori siano rimasti sospesi per oltre centottanta giorni senza che siano intervenute documentate cause di forza maggiore; c) in caso di inosservanza delle prescrizioni in essa stabilite; d) qualora si manifestino effetti negativi sull'assetto idrogeologico della zona. 9. Nel termine di trenta giorni dalla conclusione dei lavori, il direttore dei lavori invia all'autorita' competente una dettagliata relazione finale con allegate la dichiarazione di conformita' delle opere eseguite al progetto approvato e due copie della scheda debitamente compilata e sottoscritta, relativa al Catasto di cui all'articolo 3. Nella relazione finale il direttore dei lavori in particolare riferisce in ordine a: a) andamento generale dei lavori; b) stratigrafia dei terreni attraversati; c) risultati di una prova di emungimento, con almeno tre diversi gradini di portata, interpretata in maniera da conoscere l'equazione caratteristica del pozzo e la sua efficienza idraulica; d) idoneita' delle acque reperite in relazione all'uso previsto. 10. Nei casi previsti dal comma 4, il richiedente, contestualmente alla relazione finale ed ai fini del rilascio della concessione, e' tenuto a presentare, anche sulla base dei risultati dei lavori di ricerca, il progetto esecutivo delle opere per l'estrazione e l'utilizzazione delle acque rinvenute in quale, per gli usi industriali, deve contenere anche il progetto di riciclo delle acque utilizzate secondo i criteri della migliore tecnologia. li. L'autorita' competente provvede in merito alla concessione per l'utilizzazione di acqua da falda freatica. Le modalita' e le condizioni dell'esercizio della derivazione sono stabilite nel disciplinare di concessione previsto dall'articolo 16 del regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285.