Art. 7.
      Procedure per la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione
   di acque da falda freatica per usi diversi da quelli domestici
 
  1. La domanda  per  la  ricerca  di  acqua  di  falda  freatica  e'
presentata all'autorita' competente con allegati:
   a)  il  progetto  di  massima  dell'utilizzazione, comprendente la
qualita'  d'acqua  richiesta  ed  il  tipo   d'uso,   le   principali
caratteristiche  delle apparecchiature elettromeccaniche, i tracciati
e i diametri delle condotte;
   b) il progetto del pozzo;
   c) lo studio idrogeologico generale sull'assetto litostratigrafico
e sulle caratteristiche delle falde;
   d) l'indicazione del professionista abilitato cui e'  affidata  la
direzione dei lavori.
  2.  I  contenuti della documentazione di cui al comma 1 sono meglio
precisati con deliberazione della Giunta Regionale.
  3. Qualora l'autorita' competente riconosca la domanda  inattuabile
o contraria al buon regime delle acque o ad altri interessi pubblici,
la dichiara inammissibile.
  4.  Per  le  acque sotterranee che hanno assunto natura pubblica ai
sensi della legislazione vigente, qualora il  quantitativo  di  acqua
richiesto  configuri  una piccola derivazione, il richiedente integra
la  domanda  per  la  ricerca  con  l'istanza   di   concessione   di
derivazione;   in  tal  caso  l'autorita'  competente  provvede  alla
pubblicazione della domanda nelle forme previste dall'articolo 7  del
T.U.  delle  disposizioni  di legge sulle acque ed impianti elettrici
approvato con R.D. 1775/1933 e dall'articolo 23 della legge  36/1994,
con  invito  a chiunque abbia interesse a presentare opposizione alla
ricerca e utilizzazione del quantitativo di acqua richiesto.
  5.  L'autorita'  competente  provvede   in   merito   al   rilascio
dell'autorizzazione  alla  ricerca,  se non ostano motivi di pubblico
interesse, sentito l'ufficio distretturale delle miniere.
  6. Con il provvedimento di cui al comma 5 e' autorizzata la ricerca
di acque di falda freatica tramite trivellazione, la costruzione  del
pozzo  e l'effettuazione delle prove di emungimento. L'autorizzazione
stabilisce le cautele per prevenire effetti negativi  sull'equilibrio
idrogeologico,  i termini da osservarsi per l'inizio e la conclusione
dei lavori e la cauzione da versarsi da  parte  del  richiedente.  Le
spese  di  istruttoria  e  di  direzione dei lavori sono a carico del
richiedente.
  7.  Nell'autorizzazione  sono  impartite  disposizioni   circa   la
sorveglianza,   l'esecuzione   dei   lavori   e   l'installazione  di
apparecchiature e  strumenti  di  prova.  L'autorita'  competente  si
riserva   la   facolta'   di   verificare  in  qualsiasi  momento  la
corrispondenza dei lavori eseguiti al progetto approvato.
  8. L'autorizzazione alla ricerca ha  durata  massima  di  un  anno,
prorogabile  una  sola  volta  per  un  periodo  di  sei mesi, previa
constatazione dei lavori eseguiti. Essa puo'  essere  revocata  senza
che il richiedente abbia diritto a compensi o indennita':
   a)  quando  non  siano  stati  avviati  i  lavori  nel  termine di
centottanta giorni dal giorno in cui essa fu notificata;
   b) quando i lavori siano rimasti  sospesi  per  oltre  centottanta
giorni  senza  che  siano  intervenute  documentate  cause  di  forza
maggiore;
   c) in caso di inosservanza delle prescrizioni in essa stabilite;
   d)  qualora   si   manifestino   effetti   negativi   sull'assetto
idrogeologico della zona.
  9.  Nel  termine  di trenta giorni dalla conclusione dei lavori, il
direttore dei lavori invia all'autorita' competente  una  dettagliata
relazione  finale  con allegate la dichiarazione di conformita' delle
opere eseguite  al  progetto  approvato  e  due  copie  della  scheda
debitamente  compilata  e  sottoscritta,  relativa  al Catasto di cui
all'articolo 3. Nella relazione finale il  direttore  dei  lavori  in
particolare riferisce in ordine a:
   a) andamento generale dei lavori;
   b) stratigrafia dei terreni attraversati;
   c)  risultati  di una prova di emungimento, con almeno tre diversi
gradini di portata, interpretata in maniera da conoscere  l'equazione
caratteristica del pozzo e la sua efficienza idraulica;
   d) idoneita' delle acque reperite in relazione all'uso previsto.
  10.  Nei casi previsti dal comma 4, il richiedente, contestualmente
alla relazione finale ed ai fini del rilascio della  concessione,  e'
tenuto  a  presentare,  anche  sulla base dei risultati dei lavori di
ricerca,  il  progetto  esecutivo  delle  opere  per  l'estrazione  e
l'utilizzazione   delle   acque  rinvenute  in  quale,  per  gli  usi
industriali, deve contenere anche il progetto di riciclo delle  acque
utilizzate secondo i criteri della migliore tecnologia.
  li.  L'autorita' competente provvede in merito alla concessione per
l'utilizzazione di  acqua  da  falda  freatica.  Le  modalita'  e  le
condizioni   dell'esercizio  della  derivazione  sono  stabilite  nel
disciplinare di concessione previsto dall'articolo 16 del regolamento
per le derivazioni e utilizzazioni di acqua  pubblica  approvato  con
regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285.