Art. 8. Ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque da falde in pressione per uso potabile 1. Per la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque da falde in pressione, ad uso potabile, valgono i criteri e le procedure di cui agli articoli 6 e 7. 2. Le stesse procedure si applicano nell'ipotesi di deroga di cui all'articolo 4, comma 2. In tal caso il richiedente integra la documentazione prescritta all'articolo 7, comma 1 con una dettagliata relazione sull'indisponibilita' di risorse idriche alternative. 3. L'utilizzazione ai fini potabili e' concessa nel rispetto delle norme di tutela previste dal D.P.R. 236/1988. A tal fine il richiedente deve presentare alla Regione, sulla base dello studio idrogeologico dell'area e dei risultati dei lavori e delle prove di ricerca, la valutazione della vulnerabilita' e del rischio delle acque captate con la proposta di delimitazione delle aree di salvaguardia a norma degli articoli 4, 5 e 6 del D.P.R. 236/1988. 4. Gli enti acquedottistici, nella realizzazione di nuove opere di presa, acquisiscono in proprieta' la zona di rispetto delimitata a norma dell'articolo 6 del D.P.R. 236/1988 oppure stipulano apposita convenzione con il proprietario o con il fittavolo, mezzadro, colono, compartecipante. La convenzione disciplina le attivita' agricole consentite e prevede la corresponsione di un indennizzo commisurato al mancato reddito. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, predispone un modello di convenzione e individua i criteri guida per la determinazione dell'indennizzo. 5. Nel provvedimento di delimitazione delle aree di salvaguardia sono contenute le prescrizioni relative alla tutela del punto di presa, in relazione alla situazione locale di vulnerabilita' e rischio della risorsa. 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di utilizzazione potabile delle acque sorgive e di falda freatica.