Art. 9.
            Ulteriori disposizioni per le utenze agricole
 
  1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 4,  l'uso  di
acque  sotterranee  a  scopi  agricoli puo' essere consentito solo in
carenza di acque superficiali. Al relativo assenso si provvede previa
verifica della congruita' del quantitativo di acqua richiesto  con  i
valori medi di riferimento dei fabbisogni idrici per tipo di coltura,
anche  in  relazione  alla natura dei terreni ed alle caratteristiche
climatiche della zona ed ai metodi di irrigazione adottati.
  2.  Le  domande  di  nuove  utenze sono accolte solo se non risulta
possibile soddisfare  la  domanda  d'acqua  attraverso  le  strutture
consortili gia' operanti sul territorio.
  3.  In  ogni caso sono considerate prioritarie le domande rivolte a
soddisfare i  fabbisogni  di  piu'  utenti  associati  fra  di  loro,
rispetto  alla domanda del singolo utente, a parita' di superficie da
irrigare.
  4. Per finalita' conoscitive e di controllo delle acque sotterranee
ed in particolare delle utenze agricole, la  Regione  puo'  avvalersi
della collaborazione dei Consorzi irrigui e di bonifica.