Art. 9. Ulteriori disposizioni per le utenze agricole 1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 4, l'uso di acque sotterranee a scopi agricoli puo' essere consentito solo in carenza di acque superficiali. Al relativo assenso si provvede previa verifica della congruita' del quantitativo di acqua richiesto con i valori medi di riferimento dei fabbisogni idrici per tipo di coltura, anche in relazione alla natura dei terreni ed alle caratteristiche climatiche della zona ed ai metodi di irrigazione adottati. 2. Le domande di nuove utenze sono accolte solo se non risulta possibile soddisfare la domanda d'acqua attraverso le strutture consortili gia' operanti sul territorio. 3. In ogni caso sono considerate prioritarie le domande rivolte a soddisfare i fabbisogni di piu' utenti associati fra di loro, rispetto alla domanda del singolo utente, a parita' di superficie da irrigare. 4. Per finalita' conoscitive e di controllo delle acque sotterranee ed in particolare delle utenze agricole, la Regione puo' avvalersi della collaborazione dei Consorzi irrigui e di bonifica.