Art. 13.
 
  1.  All'art.  14,  comma  1,  dopo  le  parole:  "sono dotati" sono
aggiunte le seguenti: "o fruiscono di contributi per l'acquisto".
  2. Il comma 2 dell'art. 14 e'  sostituito  dal  seguente:  "2.  Una
percentuale  delle  risorse  finanziarie  disponibili  e' annualmente
destinata a tutti gli interventi di cui al comma 1".
  3. Dopo il comma 2 dell'art. 14 e' aggiunto  il  seguente:  "2-bis.
Per  gli  studenti  di  cui  al  comma  1,  portatori di handicap con
invalidita' superiore al sessantasei per cento non si fa  riferimento
al  reddito familiare ma solo al reddito personale per la concessione
dei benefici previsti dalla presente legge".