Art. 13. 1. All'art. 14, comma 1, dopo le parole: "sono dotati" sono aggiunte le seguenti: "o fruiscono di contributi per l'acquisto". 2. Il comma 2 dell'art. 14 e' sostituito dal seguente: "2. Una percentuale delle risorse finanziarie disponibili e' annualmente destinata a tutti gli interventi di cui al comma 1". 3. Dopo il comma 2 dell'art. 14 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Per gli studenti di cui al comma 1, portatori di handicap con invalidita' superiore al sessantasei per cento non si fa riferimento al reddito familiare ma solo al reddito personale per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge".