Art. 20.
 
  1.  Al  comma  1 dell'art. 22 la parola "di presenza" e' sostituita
dalla seguente: "di carica".
  2. Al comma 2 dell'art. 22 dopo  la  parola  "cinquanta  per  cento
dell'indennita'" e' aggiunta la seguente: "di carica".