Art. 22.
 
  1. Al comma 1 dell'art. 24 dopo le  parole  "la  Giunta  regionale"
sono aggiunte le seguenti: "sentite le organizzazioni sindacali".
  2.  Il  comma 4 dell'art. 24 della legge regionale 31 ottobre 1994,
n. 51, e' sostituito dal seguente: "4. Per la copertura delle vacanze
di  organico,  comunque   determinatesi,   l'A.DI.S.U.   sentite   le
organizzazioni  sindacali,  esperisce  prioritariamente le necessarie
procedure per utilizzare personale regionale del ruolo IDISU che, con
provvedimento della Giunta regionale  viene  assegnato  all'A.DI.S.U.
stessa".
  3.  Dopo  il  comma 4 dell'art. 24 della legge regionale 31 ottobre
1994, n. 51, e'  aggiunto  il  seguente:  "4-bis.  Attraverso  idonee
intese  possono  essere  avviate procedure di mobilita' del personale
fra le aziende, gli enti locali, gli enti dipendenti della Regione  e
la  Regione  stessa,  nel  rispetto  della qualifica di provenienza e
della posizione economica in  godimento,  nonche'  del  consenso  del
personale sottoposto alle procedure di mobilita' ove il trasferimento
interessi una destinazione in ambito provinciale.".