Art. 22. 1. Al comma 1 dell'art. 24 dopo le parole "la Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "sentite le organizzazioni sindacali". 2. Il comma 4 dell'art. 24 della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51, e' sostituito dal seguente: "4. Per la copertura delle vacanze di organico, comunque determinatesi, l'A.DI.S.U. sentite le organizzazioni sindacali, esperisce prioritariamente le necessarie procedure per utilizzare personale regionale del ruolo IDISU che, con provvedimento della Giunta regionale viene assegnato all'A.DI.S.U. stessa". 3. Dopo il comma 4 dell'art. 24 della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51, e' aggiunto il seguente: "4-bis. Attraverso idonee intese possono essere avviate procedure di mobilita' del personale fra le aziende, gli enti locali, gli enti dipendenti della Regione e la Regione stessa, nel rispetto della qualifica di provenienza e della posizione economica in godimento, nonche' del consenso del personale sottoposto alle procedure di mobilita' ove il trasferimento interessi una destinazione in ambito provinciale.".