Art. 23.
 
  1.  La  lettera  b)  del  comma  1 dell'art. 25 e' sostituita dalla
seguente:   "b)  finanziamento  annuo  della  Regione,  nella  misura
determinata dalla legge di approvazione del bilancio regionale, sulla
base  dei criteri stabiliti dal piano triennale e annuale di cui agli
articoli 28 e 29.".